Art. 6.
(Musica popolare europea e internazionale).

      1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande, cori e gruppi folcloristici musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.